venerdì, Marzo 29, 2024
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Riforma catasto

Tutte le novità su terreni e fabbricati da inserire nella dichiarazione dei redditi

Diversi professionisti stanno richiedendo istruzioni all’Agenzia delle Entrate sull'IMU relativo ai terreni montani nella dichiarazione dei redditi: nel 730 i codici si riferiscono alla vecchia Legge.

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Diversi professionisti stanno richiedendo in queste ore istruzioni all’Agenzia delle Entrate sull’IMU relativo ai terreni montani nella dichiarazione dei redditi: in 730 i codici si riferiscono alla vecchia Legge.  Questo perché le novità prevuste per questo 2015 sono diverse e non sempre chiare. IMU e l’IRPEF sui terreni, nuovi casi di esenzione, armonizzazione con le nuove norme sull’IMU dei terreni montani.

 Le novità quindi per procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi sono davvero tante

 

 

IMU terreni

È uno dei casi più complessi ma riassumendo possiamo affermare che :

– resta l’esenzione solo per i terreni ubicati nei Comuni montani;

– c’è un’esenzione parziale, limitata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i Comuni parzialmente montani;

– pagano l’IMU tutti gli altri.

Proprio sull’IMU per i comuni montani sono sorti in varie parti d’Italia dei veri e propri movimenti spontanei di protesta che richiedono una completa revisione della norma.

Ebbene, tutto questo vale retroattivamente sul 2014, quindi bisogna tenerne conto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Ma qui sorge il primo problema, le istruzioni dei modelli 730 approvati contengono ancora le indicazioni basate su una norma ormai vecchia, il decreto ministeriale 28 novembre 2014, superata dal già citato decreto legge 4/2015.

Gli attuali modelli, nella colonna “IMU non dovuta” presente nel quadro A (dedicato ai terreni), riportano codici basati sulla vecchia legge.

 

Caos burocratico per la dichiarazione dei redditi 2015

Fatta questa premessa, la regola generale per i terreni è che l’IMU ha comunque  sostituito IRPEF e addizionali per i redditi fondiari riguardanti gli immobili non locati, ma, il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR continua a essere assoggettato anche a IRPEF.

Il risultato è un mezzo caos burocratico che ha generato le seguenti conseguenze:

– terreni non locati: si pagano sia IMU sia IRPEF sul reddito agrario, non si paga IRPF sul reddito dominicale;

– terreni locati: si pagano l’IMU e l’IRPEF sul reddito agrario e dominicale.

Infine, ci sono le rivalutazioni per il calcolo dell’acconto 2015. Per il 2015, rivalutazione del 30% (o del 10% per coltivatori diretti e IAP). Nel dettaglio:

– periodi d’imposta 2013 e 2014: rivalutazione del 15%, o del 5% per CD e IAP;

– periodo d’imposta 2015: rivalutazione del 30%, o del 10% per CD e IAP;

– a partire dal 2016: rivalutazione del 6% per tutti.

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