mercoledì, Aprile 24, 2024
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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro, chiarimenti su modalità per assicurare attuazione obblighi in capo al datore di lavoro

Federcoordinatori ha avanzato un interpello riguardo la materia della sicurezza sul lavoro. Obblighi in capo al datore di lavoro

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La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza sul lavoro (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo va premesso che l’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”. L’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”. L’art. 90, co 9, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto.

Quali sono le indicazioni che vengono fornite come risposta da parte della commissione del ministero del Lavoro?

 

In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, il Ministero  evidenzia che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune.

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