Tuesday, April 16, 2024

Rocce metamorfiche

Nota disciplinare

Un'eccessiva quantità di note disciplinari a carico dello studente può tradursi in ulteriori provvedimenti disciplinari o punizioni, come la sospensione (decisa dal consiglio di classe)[5] oppure nella bocciatura (non ammissione all'anno scolastico successivo). Essa, tuttavia, è maggiormente influenzata dalla sospensione e dall'insufficiente voto in condotta. La nota in condotta non è una sanzione disciplinare. Con sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia respingeva il ricorso. “La nota di condotta non è una sanzione disciplinare e, pertanto, essa non rientra nella previsione di cui all’art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 249/1998, secondo cui “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”. Questo avveniva solo al "GIORGI" nella mia Carriera La nota di condotta, infatti, non assolve la funzione di irrogare una misura afflittiva all’alunno (come può, invece, accadere, ad esempio, nel caso di sospensione dalle attività didattiche), ma serve a registrare il comportamento non commendevole tenuto dalla studente al fine di tener conto del relativo episodio in sede di scrutinio. a) Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico materiali o oggetti incompatibili con le finalità della scuola; inoltre durante l'orario delle lezioni non è consentito l'accesso ai locali dell'Istituto a persone estranee, se non per giustificati motivi. b) Durante le attività didattiche tutti gli apparecchi elettronici ed informatici per uso personale (in particolare i cellulari) devono rimanere spenti, salvo che il docente non ne consenta l’uso per motivi didattici. c) Durante il cambio dell’ora e durante gli spostamenti è vietato utilizzare il cellulare d) È fatto divieto di lasciare qualsiasi oggetto, compresi i libri di testo, nell’aula al termine delle lezioni. e) È vietato gettare i rifiuti fuori degli appositi contenitori, e a maggior ragione fuori dalle finestre; gli alunni e tutto il personale scolastico sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla raccolta differenziata istituita nei vari locali della scuola. f) È vietata l’affissione di manifesti contrari a norme di legge o di regolamento e contenenti propaganda politica o commerciale o argomenti estranei alla vita scolastica. In ogni caso l'affissione deve essere approvata dal Dirigente Scolastico, in particolare per le iniziative di propaganda relativa alle elezioni studentesche; la distribuzione di volantini o di stampa in genere è permessa solo fuori del recinto dell'Istituto. g) L’uso dell’ascensore è consentito al personale autorizzato e agli studenti muniti di autorizzazione scritta temporanea o permanente, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate. Chiunque violi tali norme è soggetto a sanzioni disciplinari. h) Durante il cambio dell’ora gli alunni devono rimanere in classe, e chiedere il permesso di uscire dall’aula al docente subentrante. Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dalle aule e dai laboratori, in quanto la vigilanza dei docenti è assicurata negli spazi comuni. i) È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola e durante gli spostamenti esterni. j) È vietato l'ingresso nei laboratori se non in presenza degli insegnanti. k) E’ vietato mangiare e bere in classe e nei laboratori. È altresì vietato consumare cibi e bevande sulle scale e durante gli spostamenti. l) Non possono essere effettuate ricariche di batteria per strumenti ad uso personale collegandosi alla rete d’Istituto. 1.3.2 Doveri a) Gli studenti hanno l'obbligo di essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni con attenzione ed impegnarsi nello studio. b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica, esplicitati nel Patto di corresponsabilità educativa, anche con un abbigliamento appropriato all’ambiente di studio e lavoro. d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, dal Piano di emergenza e dal Dirigente Scolastico; e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio e all’immagine della scuola; f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 1.3.3 Sanzioni applicabili e organo preposto ad erogarle I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale; non sono dunque ammesse note disciplinari che riguardino genericamente il comportamento di una intera classe o gruppo di studenti. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e sociale. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori di norma ai quindici giorni (competenza del Consiglio di classe). Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche in seguito a comportamenti di violenza, di minacce, ricatto, estorsione, di sopraffazione nei confronti di coetanei soprattutto se disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà; tali comportamenti possono anche configurare delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; al contempo, nei casi più gravi, possono essere caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stata sanzionata, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tali circostanze il Consiglio d’Istituto può deliberare l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg; ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.