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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2012

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2012 Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita’ ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66-sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, nonche’ dell’articolo 81 del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010. (Provvedimento n. 3031). (12A13704) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013)

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive
disposizioni modificative ed integrative, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le
successive disposizioni modificative ed integrative, recante il
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’art. 44,
comma 1, l’art. 46, commi 2, 3 e 5, l’art. 66-quater e l’art.
66-sexies commi 2 e 4;
Visto il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante
adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione
del margine di solvibilita’ ai sensi dell’art. 46, comma 5, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11
del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;
Visto il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante
adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai
sensi dell’art. 66-sexies, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Modifica all’art. 81 del Regolamento ISVAP
del 10 marzo 2010 n. 33. Modifica all’allegato I al Provvedimento
ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009;
Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive
disposizioni modificative ed integrative, concernente il Margine di
solvibilita’ delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III
(Esercizio dell’attivita’ assicurativa), Capo VI (margine di
solvibilita’) e all’art. 223 (Misure di intervento a tutela della
solvibilita’ prospettica dell’impresa di assicurazione) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli
5 e 11;
Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente
l’accesso e l’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione di cui ai
Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 81;
Visto il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente
l’attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione
dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea
introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28
gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario;
Vista la comunicazione 2011/C 365/06 della Commissione europea
riguardante l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti
dalle direttive sull’assicurazione vita e non vita che, in
particolare, fissa in Euro 3.700.000 l’importo minimo del fondo di
garanzia per i rami vita di cui all’art. 29, paragrafo 2, della
direttiva 2002/83/CE, nonche’ in Euro 2.500.000 e in Euro 3.700.000
gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all’art. 17,
paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa
inoltre in 61.300.000 e in 42.900.000 l’ammontare delle quote di
premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di
solvibilita’ di cui all’art. 16-bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva
73/239/CEE;
Vista la comunicazione 2011/C 365/05 della Commissione europea
riguardante l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti
dalla direttiva relativa alla riassicurazione che, in particolare,
fissa in Euro 3.400.000 l’importo minimo del fondo di garanzia
previsto dall’art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE;

Adotta
il seguente provvedimento

Art. 1

Adeguamento degli importi

1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle
variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da
Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della
quota di garanzia e del margine di solvibilita’ come di seguito
indicato:
a) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che
esercita i rami vita, fissato dall’art. 46, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal provvedimento
ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 e’ aumentato ad
Euro 3.700.000;
b) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che
esercita i rami danni, fissato dall’art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal citato
Provvedimento ISVAP ad Euro 2.300.000, e’ aumentato ad Euro
2.500.000. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami
10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non puo’ in
nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000;
c) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del
calcolo del margine di solvibilita’ fissato dall’art. 7, comma 1,
lettera b) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro
57.500.000 e’ aumentato ad Euro 61.300.000;
d) l’importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del
margine di solvibilita’ fissato dall’art. 8, comma 2, del citato
Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 e’ aumentato ad Euro 42.900.000.