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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2012
Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato. (12A13165)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive
modificazioni ed, in particolare, l’art. 3 concernente
l’autorizzazione per il Ministro dell’Economia e delle Finanze
all’emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di
indebitamento definendone, tra l’altro, ogni caratteristica e
modalita’;
Visto il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di
Stabilita’ (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012
(di seguito «Trattato»);
Visto l’art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso
e’ soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei
firmatari;
Visto l’art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l’entrata in
vigore dello stesso alla data di deposito degli strumenti di
ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui
sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle
sottoscrizioni totali di cui all’allegato II del medesimo Trattato;
Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica
ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di
stabilita’ (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio
2012»;
Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere
l’inserimento di clausole d’azione collettiva identiche e in formato
standard nelle modalita’ e condizioni di tutte le nuove obbligazioni
emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime
giuridico che disciplina l’inserimento di dette clausole e’ definito
dal Comitato Economico e Finanziario;
Visto il comma 3 dell’art. 12 del Trattato, con il quale si prevede
che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli
di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore
ad un anno, clausole d’azione collettiva che garantiscano un impatto
giuridico identico;
Visto il modello generale di clausole di azione collettiva di cui
ai «Common Terms of Reference» approvato dal Comitato Economico
Finanziario il 18 novembre 2011 sulla base dei lavori svolti dal
Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on EU
Sovereign Debt Markets), elaborato e reso pubblico e disponibile
nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato;
Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare effetto
alle suddette clausole d’azione collettiva di cui ai «Common Terms of
Reference» elaborati dal citato Sottocomitato per il Mercato dei
Debiti Sovrani;
Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di
azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference», nella
versione integrale di cui all’Allegato B del presente decreto, e
nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato
correntemente emessi di cui all’Allegato A del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di
Buoni del Tesoro Poliennali di ogni specie, ivi inclusi quelli
indicizzati all’inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di
ogni specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle
clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di
Riferimento» in allegato al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante (Allegato A), e nel quale si fa riferimento ai
suddetti Buoni e Certificati quali i «Titoli». Ai fini del presente
decreto una nuova emissione e’ individuata dalla prima tranche.
2. Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza
superiore ad un anno, di tipologia o con caratteristiche differenti
rispetto ai titoli di cui al comma precedente, e’ soggetta alle
clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di
Riferimento» in allegato al presente decreto, anch’esso parte
integrante (Allegato B).
3. I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono
soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms
of Reference» elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti
Sovrani, citati nelle premesse.