MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 20 dicembre 2012
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi. (12A13668) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell’art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento
dei servizi antincendi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento  al
requisito 2 dell’allegato «Sicurezza in caso di incendio»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante  semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.
49,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
  Visto il decreto del Ministro  dell’interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
  Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del  Ministro  delle
infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro
dell’interno,  recanti  disposizioni  concernenti   i   sistemi,   le
installazioni e gli impianti fissi  antincendio,  i  sistemi  per  il
controllo di  fumo  e  calore  e  i  sistemi  per  la  rivelazione  e
segnalazione  d’incendio,  in   applicazione   della   direttiva   n.
89/106/CEE sui prodotti da  costruzione,  recepita  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l’attuazione
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 22  gennaio  2008,  n.  37,  recante  «Regolamento  concernente
l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)  della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita’  di  installazione  degli  impianti  all’interno
degli edifici», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell’art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  201l,
n. 151»;
  Ravvisata la necessita’ di aggiornare le disposizioni di  sicurezza
antincendio per la progettazione, la costruzione,  l’esercizio  e  la
manutenzione degli impianti di  protezione  attiva  installati  nelle
attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
Decreta:
Art. 1
Finalita’
  l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l’esercizio e la manutenzione degli  impianti  di  protezione  attiva
contro l’incendio, cosi’ come definiti nella regola tecnica di cui al
successivo art. 5 e  di  seguito  denominati  «impianti»,  installati
nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora
previsti da specifiche regole tecniche in  materia  o  richiesti  dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti
di prevenzione incendi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto  stabilito  dal
successivo art. 2.