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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 dicembre 2012 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 dicembre 2012 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. (12A13722) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2013 – Suppl. Ordinario n. 1)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l’art. 9 il quale
dispone, fra l’altro, che le imprese distributrici di energia
elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento
dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l’art. 16 il quale
dispone, fra l’altro, che le imprese distributrici di gas naturale
sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli
usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati
con decreto del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001 recanti
rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie,
«individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e
«Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti
interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito:
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 22 dicembre 2006 recante approvazione del programma di
misure e interventi su utenze energetiche pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 21 dicembre 2007, recante modifica dei citati decreti
ministeriali 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas»; in particolare,
l’art. 2, comma 5, dispone che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli
obiettivi quantitativi nazionali di cui all’art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/1999 e all’art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164/2000;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito:
decreto legislativo n. 115/2008) di attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito:
decreto legislativo n. 28/2011) di attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, e, in particolare, il capo III relativo ai regimi di
sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
per l’efficienza energetica che dispone l’introduzione di una nuova
misura di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni,
mediante contributi diretti al soggetto che realizza l’intervento a
valere sulle tariffe del gas naturale (di seguito: conto termico), ed
una revisione del sistema di incentivi basato sui certificati
bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni. Nel
quadro del potenziamento e della razionalizzazione del sistema dei
certificati bianchi, l’art. 29 prevede che, con i provvedimenti di
aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali (art. 7 del decreto
legislativo n. 115/2008):
a) si stabiliscano le modalita’ con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione si raccordano agli obiettivi nazionali di
efficienza energetica;
b) e’ disposto il passaggio al GSE dell’attivita’ di gestione del
meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi;
c) sono approvate almeno quindici nuove schede standardizzate,
predisposte dall’ENEA;
d) e’ raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita
utile dell’intervento;
e) sono individuate modalita’ per ridurre tempi e adempimenti per
l’ottenimento dei certificati;
f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo
tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati.
L’art. 29 prevede altresi’ che i risparmi realizzati nel sistema
dei trasporti siano equiparati a risparmi di gas naturale, che i
risparmi di energia realizzati attraverso interventi di
efficientamento delle reti elettriche e del gas nazionale concorrano
al raggiungimento degli obblighi, pur non dando diritto al rilascio
di certificati bianchi e, infine, che gli impianti cogenerativi
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 abbiano diritto,
nel rispetto di determinate condizioni, ad un incentivo pari al 30%
di quello definito ai sensi dell’art. 30 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, per un periodo di cinque anni, sempre a valere sul sistema dei
certificati bianchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011 che definisce i criteri e il valore degli incentivi da erogare
agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento mediante rilascio
di certificati bianchi; e in particolare:
l’art. 9, comma 1, stabilisce che i certificati bianchi
riconosciuti ai fini dell’incentivo sono di tipo II e possono essere
utilizzati per l’assolvimento della propria quota d’obbligo da parte
dei soggetti obbligati o venduti con contratti bilaterali oppure
ritirati dal GSE previa corresponsione del valore dei certificati,
cosi’ come definito dal prezzo di rimborso stabilito annualmente
dall’Autorita’ per l’energia e il gas;
l’art. 9, comma 4, stabilisce che i certificati bianchi acquistati
dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con
soggetti obbligati e che, nell’ambito dell’aggiornamento degli
obiettivi quantitativi nazionali previsti dal decreto ministeriale 21
dicembre 2007, sono definite le modalita’ con cui i risparmi di
energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE
sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico;
Vista la deliberazione dell’Autorita’ per l’energia e il gas EEN
9/11 del 27 ottobre 2011 di aggiornamento, mediante sostituzione,
dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di linee guida per la
preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art.
5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni e per la definizione dei criteri e
delle modalita’ per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;
Visto il Piano d’azione sulle fonti rinnovabili, trasmesso dal
Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese
di luglio 2010, redatto di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in attuazione dell’art. 4
della direttiva 2009/28/CE e della decisione 30 giugno 2009, n.
2009/548/CE;
Visto il secondo Piano nazionale d’azione sull’efficienza
energetica – PAEE 2011, trasmesso dal Ministero dello sviluppo
economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2011, redatto
di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo
2012, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Burden Sharing), e in
particolare l’art. 4;
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica, da recepire nell’ordinamento nazionale entro il 5 giugno
2014;
Considerato che il PAEE 2011 ha evidenziato che lo stato di
avanzamento complessivo dei risparmi sugli usi finali e’ positivo,
avendo raggiunto, nel 2010, 4,1 Mtep di risparmi annui contro 3,1
Mtep annui indicati nella prima versione del Piano di azione
nazionale per l’efficienza energetica trasmesso alla Commissione
europea nel luglio 2007 (di seguito, PAEE 2007);
Tenuto conto che l’11 settembre 2012 e’ stata approvata dal
Parlamento europeo la direttiva europea sull’efficienza energetica n.
2012/27/UE che introduce nuove misure obbligatorie e strumenti comuni
di intervento, al fine di garantire che l’Unione europea raggiunga
l’obiettivo di riduzione del 20% dell’utilizzo di energia al 2020, e
che ogni Paese membro dovra’ recepire tali nuove indicazioni entro il
2013, impostando propri piani di azione coerenti con l’obiettivo
nazionale gia’ dal 2014;
Considerato che l’efficienza energetica rappresenta la prima
priorita’ della strategia nazionale in campo energetico in quanto
contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di costo/competitivita’, sicurezza, crescita e qualita’
dell’ambiente, e che obiettivo del Governo e’ l’attuazione di un
ampio programma nazionale che consenta di raggiungere e possibilmente
di superare gli obiettivi europei di riduzione del consumo di energia
primaria al 2020;
Considerata la rilevanza che assume il sistema dei certificati
bianchi per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, per l’ampiezza
del campo di applicazione e della tipologia di interventi
considerati, assicurata dalla possibilita’ di scambi e contrattazioni
dei titoli sul mercato;
Considerato che, nella valutazione del potenziale e nella
conseguente definizione degli specifici obiettivi da conseguire con
il sistema dei certificati bianchi, si deve tener conto degli
ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell’efficienza
energetica introdotti dalla recente normativa, con particolare
riferimento ai nuovi incentivi per gli interventi di piccole
dimensioni (c.d. conto termico) di cui al decreto legislativo n.
28/2011, ed alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di
efficienza energetica nell’edilizia di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata la necessita’ di ricercare forme di armonizzazione e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche’ di definire misure
di controllo sulla non cumulabilita’ di piu’ strumenti sullo stesso
intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla
normativa;
Considerata l’opportunita’, anche alla luce dell’introduzione di
nuovi strumenti a sostegno degli interventi di piccole dimensioni,
dei consumi finali nel settore residenziale e nell’edilizia, di
potenziare la capacita’ di utilizzare il sistema dei certificati
bianchi, con opportuni adeguamenti e potenziamenti, al sostegno di
interventi nei settori industriale ed infrastrutturale, in grado di
conseguire significativi volumi di risparmio di energia per di piu’
con carattere strutturale;
Ritenuto che, al fine di assicurare agli operatori un quadro
stabile di riferimento, sia opportuno quantificare con il presente
provvedimento gli obiettivi obbligatori di incremento dell’efficienza
energetica da realizzare con il sistema dei certificati bianchi per
il periodo 2013-2016, tenendo conto del target di riduzione dei
consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 ed individuando,
sul piano programmatico, una dinamica di crescita dei medesimi
obiettivi al 2020, al fine di raccordare il sistema dei certificati
bianchi con gli obiettivi nazionali al 2020;
Considerato che l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici
fissato dal PAEE 2011 per il 2016 e’ pari a 10,8 Mtep di energia
finale, equivalente a circa 15 Mtep di energia primaria e che al 2020
il risparmio di energia finale atteso e’ di 15,9 Mtep, equivalente a
circa 22 Mtep di energia primaria;
Considerato che la strategia del Governo in materia punta ad una
ulteriore riduzione per il 2020, pari ad un obiettivo di 18,6 Mtep di
energia finale, equivalenti a 26 Mtep di energia primaria, su base
2007;
Ritenuto opportuno attribuire al sistema dei certificati bianchi
una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi
energetici;
Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al
presente decreto e’ effettuata tenendo conto delle stime dei
certificati bianchi che saranno emessi dal GSE per gli impianti di
cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ai sensi dell’art. 9 comma 4
del decreto ministeriale 5 settembre 2011 nel periodo considerato;
Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al
presente decreto e’ effettuata tenendo conto anche dei risparmi di
energia che sono generati nell’intera vita tecnica degli interventi
effettuati e che non producono piu’ certificati bianchi;
Visti i rapporti semestrali pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
21 dicembre 2007;
Visti i rapporti pubblicati dall’Autorita’ per l’energia elettrica
e il gas, in attuazione dell’art. 7, comma 3, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, sull’attivita’ eseguita e sui progetti
che sono realizzati nell’ambito dei decreti ministeriali 20 luglio
2004, ed in particolare il sesto rapporto annuale sulla situazione al
31 maggio 2011 contenente anche proiezioni sulle prospettive e sulle
possibili criticita’ nei prossimi anni e il secondo rapporto
statistico intermedio relativo all’anno d’obbligo 2011, pubblicato il
25 ottobre 2012;
Vista la comunicazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas del 4 ottobre 2012 relativa alle previsioni sul flusso di
emissioni future di certificati bianchi generabili negli anni
2013-2017 dai progetti presentati al 15 settembre 2012;
Considerato che gli indicatori relativi al volume di titoli emessi
e all’andamento degli scambi consentono di rilevare una situazione di
significativa insufficienza dell’offerta rispetto agli obiettivi di
risparmio fissati al 2010-2011-2012, di cui occorre tener conto
nell’individuazione dei nuovi obiettivi e nella definizione di nuovi
strumenti o criteri di evoluzione del sistema in grado di assicurare
una maggiore capacita’ di riequilibrio tra domanda ed offerta;
Considerato che la citata deliberazione dell’Autorita’ per
l’energia e il gas EEN 9/11, in vigore dal 1° novembre 2011, con
l’introduzione dei coefficienti di durabilita’, ha raccordato il
periodo di diritto dei certificati bianchi con la vita tecnica
dell’intervento, in linea – almeno per quanto riguarda i nuovi
interventi – con quanto richiesto dal decreto legislativo n. 28/2011;
Tenuto conto che, per effetto dei suddetti coefficienti di
durabilita’, vengono riconosciuti, durante il periodo quinquennale
(di norma) di incentivazione, certificati bianchi anche per risparmi
energetici da conseguire successivamente a tale periodo e che
pertanto occorra introdurre un distinto sistema di calcolo e
rendicontazione dell’energia effettivamente risparmiata nell’anno,
non piu’ coincidente con il volume di certificati emessi nel medesimo
anno, anche ai fini della rendicontazione verso la Commissione
europea;
Ritenuto opportuno demandare il tema dell’eventuale revisione dei
soggetti obbligati al recepimento della direttiva europea
sull’efficienza energetica n. 2012/27/UE, in coerenza anche con le
linee guida applicative delle specifiche disposizioni che saranno
definite con la Commissione europea;
Tenuto conto altresi’ che, nella definizione degli obblighi di cui
al presente decreto, si ritiene opportuno adottare un valore medio
del coefficiente di durabilita’ pari a 2,5, stimato in base al valore
attualmente rilevabile;
Viste le nuove diciotto schede predisposte da ENEA e relative a
nuovi interventi nei settori industriale, civile, terziario, agricolo
e dei trasporti;
Considerato l’esito positivo delle consultazioni con le principali
associazioni di categoria interessate sull’efficacia e
sull’applicabilita’ delle suddette schede;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20
dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita’ per la realizzazione di interventi di efficienza energetica
negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/1999, dell’art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 30 del decreto
legislativo n. 28/2011. Tra l’altro, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in modo coerente agli
obiettivi nazionali di efficienza energetica e complementare
all’insieme degli altri strumenti di sostegno dell’efficienza
energetica;
b) definisce le modalita’ di attuazione e di controllo dei suddetti
interventi;
c) dispone il passaggio al GSE dell’attivita’ di gestione del
meccanismo di certificazione;
d) approva le nuove schede tecniche, predisposte dall’ENEA;
e) stabilisce i criteri per la determinazione del contributo
tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
f) individua le modalita’ per ridurre tempi e adempimenti per
l’ottenimento dei certificati bianchi;
g) introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del
meccanismo dei certificati bianchi.