Cambiano i requisiti minimi energetici con il nuovo decreto Requisiti Minimi 2025
Confermata l’intesa Stato‑Regioni il 30 luglio 2025 sul nuovo decreto che innova le metodologie di calcolo e rinnova i requisiti minimi energetici degli edifici.

Il recente Decreto Requisiti Minimi 2025, approvato dalla Conferenza Unificata il 30 luglio 2025, rinnova integralmente il DM del 26 giugno 2015, aggiornando le prestazioni energetiche degli edifici e introducendo l’obbligo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e verifiche sui ponti termici. L’obiettivo principale è allineare la normativa nazionale alle direttive europee più recenti, tra cui la Direttiva EPBD III (2018/844/UE) e anticipare i requisiti della futura.
Confermata l’intesa Stato‑Regioni il 30 luglio 2025 sul nuovo decreto che innova le metodologie di calcolo e rinnova i requisiti minimi energetici degli edifici.
Il nuovo decreto, elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme a Infrastrutture, Salute e Difesa, rafforza i criteri di calcolo delle prestazioni termiche degli edifici, promuove l’uso delle fonti rinnovabili, ottimizza il benessere ambientale interno e inserisce nuove disposizioni sulla sicurezza antincendio e sui rischi sismici.
Principali novità del Decreto Requisiti Minimi 2025
Le principali modifiche riguardano la definizione dell’edificio di riferimento, ora comprensiva dei ponti termici reali, un aggiornamento delle norme tecniche UNI/TS (tra cui le nuove UNI/TS 11300‑5, UNI/TS 11300‑6 e la UNI EN 15193 per l’illuminazione), e procedure di calcolo più uniformi per nuovi interventi, ristrutturazioni e riqualificazioni. In caso di edifici non residenziali, viene imposto un obbligo di automazione e controllo di classe B anche nelle ristrutturazioni di secondo livello o nelle riqualificazioni energetiche.
Negli immobili dotati di posti auto, il decreto stabilisce regole differenziate per colonnine di ricarica elettrica: negli edifici non residenziali l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica è obbligatoria, mentre negli edifici residenziali è richiesta solo la predisposizione impiantistica, ossia tubazioni e canalizzazioni dedicate.
Allegati 1 e 2 del vecchio DM
Gli Allegati 1 e 2 del vecchio DM sono completamente sostituiti: il nuovo Allegato 1 definisce i criteri generali, i parametri di calcolo (inclusi fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione per il non residenziale), trasmittanza termica, classificazione degli edifici, e normativa tecnica di riferimento; l’Allegato 2 aggiorna il quadro delle norme UNI/TS e UNI EN ISO per il calcolo energetico, collegando i dati climatici e i database dei materiali.
Calcolo della prestazione energetica globale
Il calcolo della prestazione energetica globale considererà sia l’energia primaria rinnovabile sia quella non rinnovabile, con parametri distinti per ciascun servizio, in conformità agli standard UNI e al decreto legislativo di riferimento.
Il testo definitivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventerà operante 180 giorni dopo la pubblicazione: tutti i progetti depositati dopo quel termine dovranno adeguarsi alle nuove norme; quelli già depositati seguiranno la disciplina vigente all’epoca della presentazione
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