Edilizia

SCA: Tutto sulla Segnalazione Certificata di Agibilità

Segnalazione Certificata di Agibilità SCA: la guida completa per garantire la sicurezza e la regolarità degli immobili

SCA: Tutto sulla Segnalazione Certificata di Agibilità
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Nel contesto normativo italiano, l’agibilità degli immobili rappresenta un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza, la salubrità e la regolarità urbanistica delle costruzioni. La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) ha sostituito il vecchio certificato comunale, semplificando le procedure ma imponendo nuove responsabilità ai tecnici abilitati. Questo strumento, introdotto dal Decreto SCIA 2, consente di attestare autonomamente che un edificio rispetta tutti i requisiti tecnici e sanitari richiesti dalla legge, diventando così utilizzabile per fini residenziali, commerciali o produttivi.

  1. Cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità?
  2. Quando è necessaria la SCA?
  3. Procedura di presentazione
  4. Validità e revoca della SCA
  5. Sanzioni per mancata presentazione
  6. Novità introdotte dal decreto Salva Casa
  7. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Segnalazione Certificata di Agibilità SCA: la guida completa per garantire la sicurezza e la regolarità degli immobili

La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è un documento fondamentale nel settore edilizio italiano, attestando che un immobile rispetta i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Introdotta con il D.Lgs. 222/2016, ha sostituito il precedente certificato di agibilità, semplificando le procedure burocratiche e affidando al tecnico abilitato la responsabilità della certificazione.

Cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità?

La Segnalazione Certificata di Agibilità è una comunicazione che deve essere presentata al Comune competente entro 15 giorni dalla fine dei lavori. Essa certifica che l’edificio è conforme alle normative vigenti e idoneo all’uso previsto. La mancata presentazione può comportare sanzioni amministrative e ostacolare operazioni come la vendita o l’affitto dell’immobile.

Quando è necessaria la SCA?

La presentazione della SCA è obbligatoria nei seguenti casi:

  • Nuove costruzioni;
  • Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • Interventi su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico.

La Segnalazione Certificata di Agibilità può essere richiesta per singole unità immobiliari o porzioni di edifici, purché siano funzionalmente autonome e rispettino i requisiti previsti.

Procedura di presentazione

La SCA deve essere compilata utilizzando il modello unificato nazionale, disponibile presso gli uffici comunali o sui siti istituzionali. Alla segnalazione devono essere allegati:

  • Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato;
  • Certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione;
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti;
  • Aggiornamento catastale;
  • Documentazione relativa all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche.

La presentazione avviene generalmente in modalità telematica attraverso lo sportello unico per l’edilizia del Comune competente.

Validità e revoca della SCA

La SCA Segnalazione Certificata di Agibilità non ha una scadenza specifica, ma può perdere efficacia in caso di interventi successivi che modifichino le condizioni originarie dell’immobile. In tali situazioni, è necessario presentare una nuova segnalazione. Inoltre, la SCA può essere revocata se emergono irregolarità o difformità rispetto alle normative vigenti.

Costi associati alla SCA

I costi per la presentazione della SCA variano in base al Comune e comprendono:

  • Diritti di segreteria;
  • Marche da bollo;
  • Spese per la documentazione necessaria, come l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • Compensi professionali per il tecnico abilitato.

È consigliabile consultare il sito del proprio Comune o contattare gli uffici competenti per ottenere informazioni dettagliate sui costi.

Sanzioni per mancata presentazione

La mancata presentazione della SCA entro i termini previsti comporta una sanzione amministrativa che può variare da 77 a 464 euro, come stabilito dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001. Inoltre, l’assenza della SCA può complicare operazioni come la vendita o l’affitto dell’immobile.

Novità introdotte dal decreto Salva Casa

La Legge 105/2024, che ha convertito il D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa), ha introdotto modifiche riguardanti l’agibilità degli immobili. In particolare, il tecnico progettista può attestare la conformità del progetto per l’ottenimento dell’agibilità in specifiche situazioni, come:

  • Locali con un’altezza interna minima inferiore a 2,70 metri, ma non meno di 2,40 metri;
  • Unità abitative con una superficie inferiore ai limiti normativi (20 m² per una persona, 28 m² per due persone).

Queste disposizioni sono valide fino alla successiva revisione dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.

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