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CAM edilizia 2026: nuove regole operative per progettazione, BIM e materiali

CAM edilizia 2026: cosa cambia per progettisti e RUP tra BIM, LCA, materiali, Relazione CAM, DIP e nuove regole per gli appalti pubblici.

CAM edilizia 2026: nuove regole operative per progettazione, BIM e materiali
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I CAM edilizia 2026 introducono un quadro più articolato per la progettazione e l’esecuzione degli interventi pubblici. Dal 2 febbraio 2026 è infatti operativo il D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, che ha sostituito il precedente D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e le successive modifiche.

CAM edilizia 2026: cosa cambia per progettisti e RUP tra BIM, LCA, materiali, Relazione CAM, DIP e nuove regole per gli appalti pubblici.

La portata del decreto non si esaurisce nell’aggiornamento dei requisiti ambientali dei prodotti da costruzione. Il nuovo impianto rafforza soprattutto il legame tra decisioni progettuali, criteri ambientali, documentazione tecnica e verifiche in fase di esecuzione.

Per le stazioni appaltanti e per i professionisti cambia quindi il modo di organizzare il lavoro. Il tema ambientale deve essere affrontato all’interno della progettazione, collegando requisiti, materiali, manutenzione, gestione delle risorse e strumenti digitali agli elaborati che definiscono concretamente l’opera.

Perché i CAM devono entrare nella documentazione di gara

La base giuridica dell’obbligo resta il D.Lgs. 36/2023, il Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’articolo 57 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscano nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi applicabili.

I CAM non sono quindi una certificazione facoltativa né un requisito che l’amministrazione può scegliere liberamente di ignorare.

Quando il criterio ambientale è pertinente all’intervento, deve essere tradotto in prescrizioni verificabili e collegato agli atti della procedura.

È questo il punto che distingue il sistema del Green Public Procurement da una semplice politica di sensibilizzazione ambientale: la sostenibilità entra negli acquisti pubblici attraverso requisiti che incidono direttamente sulla progettazione, sull’offerta e sull’esecuzione del contratto.

Quale decreto CAM applicare alle procedure avviate nel 2026

La data del 2 febbraio 2026 è il riferimento principale, ma non basta da sola per stabilire quale disciplina utilizzare.

Il D.M. 24 novembre 2025 contiene infatti specifiche disposizioni transitorie per evitare che progetti già sviluppati secondo i criteri precedenti debbano essere completamente rielaborati.

Per i servizi di progettazione e direzione lavori assume particolare importanza la data di avvio della procedura. Per gli affidamenti dei lavori e per gli appalti integrati, invece, occorre considerare anche il momento nel quale il progetto posto a base di gara è stato redatto e validato.

La disciplina precedente può quindi continuare a trovare applicazione in alcune procedure anche dopo il 2 febbraio 2026, purché siano rispettate le condizioni indicate dal decreto.

Il MASE, con la circolare del 10 aprile 2026, è intervenuto proprio per chiarire il regime temporale e fornire indicazioni operative sui casi nei quali i CAM 2022 continuano a essere utilizzabili.

Per il RUP il controllo iniziale dovrebbe quindi riguardare la sequenza temporale dell’intervento: affidamento della progettazione, elaborazione del progetto, verifica, validazione e pubblicazione della gara.

Una lettura errata del regime applicabile può infatti riflettersi sull’intero impianto della procedura, dalle specifiche tecniche ai mezzi di prova richiesti.

Il DIP assume un ruolo centrale nella progettazione sostenibile

Uno dei passaggi più importanti si trova nell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

L’articolo 3 disciplina il Documento di Indirizzo alla Progettazione, DIP, che deve essere predisposto prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il DIP individua gli obiettivi dell’intervento, i requisiti prestazionali e le condizioni che dovranno orientare le successive fasi progettuali. Tra questi elementi rientrano anche le specifiche tecniche dei CAM, per quanto applicabili all’opera.

Questo sposta l’attenzione su un momento decisivo.

Le prestazioni ambientali devono essere considerate mentre vengono ancora valutate le alternative progettuali. È in questa fase che possono essere confrontati materiali, sistemi costruttivi, soluzioni impiantistiche, strategie di manutenzione e modalità di gestione delle risorse.

Quando invece la verifica viene rinviata alla conclusione del progetto, il margine per correggere le scelte diminuisce sensibilmente.

Il ruolo del DIP diventa quindi quello di trasformare gli obiettivi ambientali in condizioni progettuali concrete, evitando che i CAM restino confinati in un documento autonomo.

PFTE e Relazione di sostenibilità

Il tema del ciclo di vita dell’opera assume un peso crescente anche attraverso il progetto di fattibilità tecnico-economica.

L’Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici prevede infatti una Relazione di sostenibilità dell’opera, nella quale devono essere affrontati diversi aspetti ambientali, compresi la valutazione del ciclo di vita e la Carbon Footprint.

L’attenzione non si limita quindi alla fase di costruzione.

Per valutare la sostenibilità di un’opera occorre considerare anche produzione dei materiali, trasporto, manutenzione, sostituzione dei componenti, consumi durante l’utilizzo e gestione del fine vita.

È in questo contesto che assumono rilievo LCA e LCC.

  • Il Life Cycle Assessment valuta gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita.
  • Il Life Cycle Costing, invece, consente di analizzare i costi sostenuti lungo l’intera vita utile dell’opera, superando una valutazione basata esclusivamente sul costo iniziale.

LCA e LCC

Su questo tema è necessario mantenere una distinzione precisa.

I nuovi CAM non stabiliscono che qualsiasi progetto pubblico debba essere accompagnato automaticamente da uno studio LCA e LCC completo.

Le metodologie di ciclo di vita vengono utilizzate in diversi punti della disciplina e assumono rilievo anche nei criteri premianti, ma l’applicazione deve essere valutata in relazione alla tipologia di intervento e agli elaborati richiesti.

Il risultato operativo è comunque rilevante.

La qualità di una soluzione progettuale non viene più letta soltanto attraverso il costo di costruzione o la prestazione energetica immediata. Diventano importanti anche durata, frequenza delle manutenzioni, sostituzioni, impatti ambientali e costi distribuiti nel tempo.

Due soluzioni apparentemente equivalenti nella fase iniziale possono quindi produrre risultati molto differenti se osservate sull’intero ciclo di vita.

Le norme UNI utilizzate nelle valutazioni ambientali

Le analisi ambientali devono essere costruite utilizzando metodologie confrontabili.

Tra i riferimenti tecnici più importanti compare la UNI EN 15978, dedicata alla valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici durante il loro ciclo di vita.

Per i prodotti da costruzione assume un ruolo centrale la UNI EN 15804, utilizzata come riferimento per le dichiarazioni ambientali di prodotto.

Sul piano economico, la UNI EN 16627 fornisce invece criteri utili per la valutazione delle prestazioni economiche dell’edificio nel tempo.

L’utilizzo di standard comuni consente di ridurre il rischio di confronti basati su indicatori differenti o su dichiarazioni ambientali prive di basi metodologiche omogenee.

Per sostenere che una soluzione abbia un impatto minore non è sufficiente descriverla come “ecologica”. Servono dati misurabili e criteri di valutazione verificabili.

Relazione CAM

La Relazione CAM di progetto ha il compito di documentare in quale modo i criteri ambientali siano stati applicati all’intervento.

Il documento deve individuare i requisiti pertinenti, spiegare come siano stati recepiti e indicare dove possano essere verificati all’interno degli elaborati progettuali.

Il MASE, nel 2026, ha inoltre pubblicato uno specifico modello di Relazione CAM destinato a supportare progettisti e stazioni appaltanti.

Il valore della relazione dipende però dalla sua capacità di dialogare con il resto della documentazione.

Capitolato, computo metrico, specifiche tecniche, elaborati grafici e piano di manutenzione devono risultare coerenti con quanto dichiarato.

Se viene richiesto, per esempio, un determinato contenuto di materiale riciclato, il requisito deve essere riportato in modo sufficientemente preciso anche nei documenti che regolano la scelta e la fornitura del prodotto.

La Relazione CAM diventa quindi soprattutto uno strumento di tracciabilità progettuale.

BIM e CAM

Il rapporto tra BIM e CAM edilizia 2026 deve essere letto insieme all’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023.

Dal 1° gennaio 2025, il Codice prevede l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale per le opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con costo presunto superiore a 2 milioni di euro, fatti salvi i casi e le eccezioni espressamente indicati.

La stessa disposizione consente comunque alle amministrazioni di ricorrere volontariamente al BIM anche al di fuori delle ipotesi obbligatorie.

I CAM 2026 si innestano su questo sistema.

Quando viene utilizzata la gestione informativa digitale, i dati ambientali pertinenti possono essere collegati alle informazioni presenti nel modello.

Il BIM non rappresenta quindi soltanto geometrie e dimensioni, ma può organizzare dati relativi a materiali, manutenzione, caratteristiche prestazionali, sostituibilità e informazioni ambientali.

BIM e ciclo di vita

L’integrazione tra BIM, CAM e LCA diventa concreta quando le informazioni contenute nel modello possono essere utilizzate anche nelle analisi ambientali.

Quantità di materiali, caratteristiche dei componenti e dati di prodotto possono contribuire a valutare soluzioni alternative e a verificare le conseguenze di eventuali modifiche progettuali.

Una facciata, per esempio, può essere confrontata non soltanto sulla base della trasmittanza o del costo iniziale, ma anche considerando quantità dei materiali, durata, manutenzione e informazioni ambientali disponibili.

L’Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023 rafforza questa impostazione disciplinando organizzazione e gestione dei processi informativi digitali lungo le diverse fasi dell’opera.

Il modello informativo assume quindi un valore che può estendersi oltre la progettazione, accompagnando anche esecuzione e gestione.

Materiali CAM

Il decreto dedica particolare attenzione alle caratteristiche ambientali dei prodotti da costruzione.

A seconda della categoria, possono essere richieste percentuali minime di materiale riciclato, recuperato o derivante da sottoprodotti, oltre ad altre prestazioni ambientali.

La conformità deve essere dimostrata utilizzando i mezzi di prova previsti dal singolo criterio.

Tra questi possono rientrare, in funzione del requisito, le EPD – Environmental Product Declaration, le certificazioni ReMade o ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, certificazioni basate sulla UNI/PdR 88 e altri sistemi riconosciuti.

Non esiste però un documento che renda automaticamente un prodotto conforme a tutti i CAM.

La verifica deve sempre partire dal requisito specifico.

Una EPD, per esempio, mette a disposizione dati ambientali strutturati e verificati, ma non sostituisce necessariamente tutte le altre certificazioni o prove richieste.

Per progettisti e imprese diventa quindi importante controllare la documentazione prima che il prodotto venga definitivamente inserito nel capitolato o ordinato per il cantiere.

Il nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

Il quadro nazionale dei CAM si inserisce nella revisione europea della disciplina dei prodotti da costruzione.

Il Regolamento (UE) 2024/3110, approvato il 27 novembre 2024, sostituisce progressivamente il precedente Regolamento UE n. 305/2011.

Gran parte delle nuove disposizioni trova applicazione dall’8 gennaio 2026, anche se la transizione tra vecchio e nuovo sistema proseguirà per diversi anni.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’integrazione progressiva delle prestazioni ambientali dei prodotti nella disciplina europea.

Il nuovo CPR rafforza infatti il ruolo delle informazioni sul ciclo di vita e punta a rendere i dati ambientali maggiormente standardizzati e confrontabili.

Questo sviluppo è coerente con l’evoluzione dei CAM italiani: i requisiti ambientali richiesti negli appalti pubblici potranno progressivamente essere supportati da una quantità maggiore di informazioni strutturate sui prodotti.

CAM, CPR, BIM ed EPD convergono verso un sistema comune

La lettura coordinata delle norme mostra una progressiva integrazione tra ambiti che in passato venivano spesso gestiti separatamente.

Il D.M. 24 novembre 2025 definisce i criteri ambientali applicabili agli interventi edilizi pubblici.

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce come questi requisiti devono entrare nella progettazione e nella gara.

L’Allegato I.7 li collega al DIP e alla sostenibilità del PFTE.

L’articolo 43 e l’Allegato I.9 disciplinano invece la gestione informativa digitale.

Il Regolamento UE 2024/3110 interviene sulle informazioni ambientali associate ai prodotti da costruzione.

Il risultato è un sistema nel quale prestazioni, dati ambientali e informazioni progettuali possono essere collegati e verificati lungo più fasi del processo edilizio.

I CAM non riguardano soltanto consumi energetici

La sostenibilità dell’opera non può essere valutata esclusivamente attraverso il consumo energetico durante l’utilizzo.

Il nuovo approccio considera anche durabilità, manutenzione, utilizzo dell’acqua, circolarità dei materiali, recuperabilità, riparabilità e gestione del fine vita.

La logica è quella dell’economia circolare: ridurre il consumo di risorse e gli impatti ambientali considerando l’intera vita dell’opera.

Anche la qualità della posa può incidere sul risultato finale.

Per i serramenti, per esempio, la serie UNI 11673 costituisce un riferimento tecnico per progettazione ed esecuzione della posa.

La prestazione dichiarata dal produttore deve infatti essere preservata anche dopo l’installazione.

Le verifiche proseguono durante il cantiere

L’applicazione dei CAM non termina con l’approvazione del progetto.

Durante l’esecuzione occorre verificare che i materiali e i prodotti realmente utilizzati possiedano le caratteristiche previste dal capitolato.

Questo coinvolge impresa, direzione lavori e stazione appaltante.

Se il progetto prescrive una determinata percentuale di materiale riciclato, la fornitura effettiva deve essere accompagnata dalla documentazione idonea a dimostrarla.

La verifica deve quindi collegare quanto previsto negli elaborati a ciò che viene effettivamente installato.

È questo passaggio a trasformare il requisito ambientale da dichiarazione progettuale a prestazione effettivamente controllabile.

Cosa devono controllare progettisti e RUP

Per il RUP, il primo passaggio consiste nell’individuare correttamente la disciplina CAM applicabile all’intervento.

Successivamente deve essere predisposto un DIP nel quale gli obiettivi ambientali siano definiti con sufficiente precisione.

Il progettista deve invece tradurre questi obiettivi in specifiche tecniche, elaborati e prescrizioni verificabili.

La Relazione CAM deve restare coerente con capitolato, computo e piano di manutenzione.

Quando viene utilizzato il BIM, le informazioni ambientali devono essere organizzate in modo compatibile con la gestione informativa prevista dal progetto.

Anche i materiali devono essere verificati in anticipo, controllando che dispongano dei mezzi di prova richiesti.

Scoprire l’assenza di una certificazione quando il prodotto è già stato scelto o quando la gara è stata pubblicata può comportare modifiche più complesse e costose.

CAM edilizia 2026

L’effetto operativo del nuovo decreto emerge soprattutto nella sequenza delle attività progettuali.

Le verifiche ambientali vengono anticipate perché possano incidere sulle decisioni tecniche, invece di limitarsi a documentarne successivamente la conformità.

Per le stazioni appaltanti significa definire con maggiore precisione obiettivi e requisiti.

Per i progettisti significa collegare i CAM agli elaborati e alle specifiche tecniche.

Per le imprese significa dimostrare le caratteristiche dei prodotti forniti.

Per la direzione lavori significa controllare che quanto previsto nel progetto trovi effettiva corrispondenza in cantiere.

I CAM edilizia 2026 rafforzano quindi un principio ormai centrale negli appalti pubblici: una prestazione ambientale acquista valore solo quando può essere definita, documentata e verificata.

Da quando si applicano i nuovi CAM edilizia 2026?

I nuovi CAM introdotti dal D.M. 24 novembre 2025 sono in vigore dal 2 febbraio 2026. Per alcune procedure continuano tuttavia ad applicarsi i CAM precedenti in base alle disposizioni transitorie e alla data di validazione del progetto.

I CAM sono obbligatori negli appalti pubblici?

Sì. L’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 impone l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali CAM applicabili nella documentazione progettuale e di gara.

LCA e LCC devono essere sempre effettuate?

No. Non esiste un obbligo generalizzato di predisporre per ogni intervento uno studio completo LCA e LCC. Le metodologie assumono però rilievo nel sistema CAM, nella valutazione della sostenibilità del PFTE e in specifici criteri premianti.

Quando il BIM è obbligatorio?

Il campo di applicazione dipende dall’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023. Dal 1° gennaio 2025 la gestione informativa digitale è obbligatoria, salvo le eccezioni previste, per opere con costo presunto superiore a 2 milioni di euro. Le amministrazioni possono inoltre adottarla volontariamente negli altri casi.

Che funzione ha la Relazione CAM?

La Relazione CAM documenta quali criteri siano applicabili all’intervento e in che modo siano stati recepiti nel progetto. Deve indicare gli elaborati interessati e i mezzi attraverso i quali sarà verificata la conformità.

Una EPD certifica automaticamente la conformità CAM?

No. Una EPD fornisce dati ambientali verificati, ma la conformità CAM deve essere controllata rispetto al requisito specifico previsto per il prodotto o il componente.

Cosa cambia con il Regolamento UE 2024/3110?

Il nuovo CPR europeo rafforza progressivamente la disponibilità di dati ambientali standardizzati sui prodotti da costruzione e integra maggiormente le prestazioni legate al ciclo di vita nella disciplina europea.

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