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Infrastruttura e architettura: il riparto delle competenze professionali tra ingegneri e architetti.

Che rapporto esiste tra infrastruttura e architettura? Quali sono i progetti e i lavori che possono essere “firmati” da un architetto e quali invece richiederebbero le competenze di un ingegnere?

Infrastruttura e architettura: il riparto delle competenze professionali tra ingegneri e architetti.
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Progettazione di un’infrastruttura stradale e competenze d’architettura. La progettazione di un’opera stradale è un terreno professionale, che nella pratica quotidiana, può causare non poche polemiche e far sorgere non pochi dubbi. Dubbi a cui, l’11 febbraio 2021 ha cercato dare una risposta anche il Consiglio Di Stato con la sentenza numero 1255 relativa al riparto di competenze professionali tra ingegneri e architetti sul tema della progettazione d’infrastrutture.

In questo articolo:

  1. Infrastruttura e architettura: progettazione di opere stradali.
  2. Motivazioni del ricorso al Consiglio di Stato.
  3. La sentenza del Consiglio di Stato.
  4. Infrastruttura e architettura: competenze di architetti e ingegneri in tema di progettazione di opere stradali.
  5. Riguardo la progettazione delle opere stradali quali sono le competenze degli architetti?
  6. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Che rapporto esiste tra infrastruttura e architettura? Quali sono i progetti e i lavori che possono essere “firmati” da un architetto e quali invece richiederebbero le competenze di un ingegnere?

In tema di progettazione di opere stradali, il Consiglio di Stato ha pubblicato, l’11 febbraio 2021, un’importante sentenza che, semplificando, limita le competenze professionali degli architetti ai soli progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, escludendo la possibilità di “firmare” proposte progettuali migliorative o varianti accessorie all’opera viaria.

Infrastruttura e architettura: progettazione di opere stradali.

Il Cds si è espressa sul tema della progettazione delle opere stradali a partire da un caso concreto. Il caso preso in esame dai giudici del Consiglio riguardava la procedura d’affidamento, con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, dei lavori di progettazione e realizzazione di un’infrastruttura stradale.

A presentare ricorso è stato il professionista arrivato secondo nella graduatoria di assegnazione, che lamentava una presunta illegittimità della ammissione dell’aggiudicataria per via di un’erronea attribuzione del punteggio tecnico.

Inoltre, e qui si è concentrato il ragionamento del Consiglio Di Stato, il professionista che ha fatto ricorso sosteneva che l’offerta tecnica formulata dall’aggiudicataria fosse, in nuce, viziata da un difetto relativo a una presunta incompetenza del professionista aggiudicatario, un architetto.

Motivazioni del ricorso al Consiglio di Stato.

In prima battuta il ricorso presentato dall’ingegnere è stato respinto dal TAR ma è stato accolto dal Consiglio di Stato che ha ritenuto fondato il ricorso in quanto il disciplinare di gara, in relazione alle diverse opere da realizzare dei lavori OG3 classe II (costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione d’interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su gomma, ferro e aerea, qualsiasi sia il loro grado d’importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria) e OS2 classe I (costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e d’indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti).

Il disciplinare, inoltre, tra i requisiti di partecipazione imponeva la sottoscrizione dei progetti a corredo dell’offerta da parte di un “tecnico abilitato”.

La sentenza del Consiglio di Stato.

Facendo riferimento anche agli usi e alle consuetudini, il Cds ha sentenziato come la progettazione delle opere viarie che non siano “strettamente” connesse con i singoli fabbricati deve essere considerata di competenza degli ingegneri.

Le prescrizioni indicate dal regio decreto, Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, secondo il Consiglio sarebbero infatti ancora pienamente attuali, essendo in vigore anche da successivi interventi normativi.

Infrastruttura e architettura: competenze di architetti e ingegneri in tema di progettazione di opere stradali.

Il regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537 – Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficia1e n. 37 del 15 febbraio 1926, all’articolo 51 indica come di “spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”; e l’art. 54, ai commi 2 e 3, precisa che, mentre gli ingegneri “sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali”, le competenze dell’architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.

Riguardo la progettazione delle opere stradali quali sono le competenze degli architetti?

Dopo aver esaminato i dettati normativi e i regolamenti alla base della professione di architetto e ingegnere, il Consiglio di Stato ha ammesso che un architetto possa “sottoscrivere progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio”. Tali realizzazioni possono essere solo quelle relative ai collegamenti di un immobile alla viabilità urbane e solo quelle strettamente servanti tale scopo.

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