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Public Procurement Act 2026: nuove regole UE per appalti, BIM e progettazione

Public Procurement Act 2026: nuove regole UE per appalti, BIM e progettazione
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Il quadro europeo degli appalti pubblici si prepara a una revisione profonda. Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta di Public Procurement Act, un nuovo regolamento che punta a sostituire le tre direttive del 2014 e a riunire in un unico testo la disciplina europea di appalti pubblici, concessioni e settori speciali.

La Commissione europea propone un regolamento unico per appalti e concessioni: qualità, BIM, digitalizzazione e criteri strategici ridisegnano le gare pubbliche per i professionisti tecnici.

Nel testo entrano infatti questioni che toccano direttamente la partecipazione alle gare e l’organizzazione della progettazione: maggiore peso della qualità rispetto al prezzo, nuovi criteri di selezione degli operatori, BIM, interoperabilità dei dati, sostenibilità, accesso delle PMI, sicurezza delle forniture e preferenza europea.

La proposta è contenuta nel documento COM(2026) 590 final e interessa le attuali direttive 2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sui settori speciali.

La scelta della Commissione è significativa: non tre nuove direttive, ma un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

Il Public Procurement Act non è ancora in vigore

Prima di analizzare le novità è necessario chiarire un punto.

Il testo presentato dalla Commissione è una proposta legislativa. Non modifica quindi, almeno per ora, le regole con cui professionisti e stazioni appaltanti gestiscono le procedure.

La proposta dovrà essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e potrà subire modifiche anche rilevanti durante il negoziato.

Solo una volta concluso l’iter legislativo sarà possibile conoscere il testo definitivo.

La scelta di ricorrere a un regolamento resta però uno degli elementi strutturali della riforma. A differenza delle direttive, che devono essere recepite nei singoli ordinamenti, il regolamento europeo è direttamente applicabile.

Per l’Italia, se questa impostazione sarà confermata, sarà quindi necessario coordinare il nuovo quadro europeo con il D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, eliminando o adattando le disposizioni nazionali incompatibili.

Perché l’Europa vuole riscrivere le regole degli appalti pubblici

La Commissione parte da una valutazione piuttosto critica del sistema costruito nel 2014.

Tra i problemi individuati figurano complessità normativa, limitata flessibilità delle procedure, insufficiente partecipazione transfrontaliera, difficoltà di accesso per le PMI e frammentazione dei sistemi di eProcurement.

C’è poi il tema dell’aggiudicazione.

Secondo la valutazione europea, le procedure basate prevalentemente sul prezzo restano ancora diffuse mentre criteri sociali, ambientali e legati all’innovazione vengono utilizzati in misura non uniforme.

Il peso economico del settore spiega perché Bruxelles voglia intervenire.

Gli acquisti pubblici valgono circa il 15% del PIL dell’Unione europea. Non sono quindi soltanto uno strumento attraverso il quale acquistare opere, forniture e servizi, ma una leva capace di orientare il mercato.

Nel nuovo quadro gli appalti dovrebbero contribuire più direttamente alla competitività europea, alla transizione ambientale, all’innovazione, alla sicurezza economica e alla resilienza delle filiere.

Per il settore tecnico questo significa una cosa precisa: il valore di un progetto potrebbe essere valutato sempre meno sulla sola base del costo immediato e sempre più attraverso le prestazioni che è in grado di garantire.

Qualità dell’offerta, almeno il 30% del punteggio

Una delle novità più importanti riguarda i criteri di aggiudicazione.

La proposta rafforza il ricorso alla Best Price-Quality Ratio, cioè al miglior rapporto tra prezzo e qualità.

Il principio non è nuovo, ma il testo europeo prova a renderlo molto più concreto introducendo una ponderazione minima.

La qualità dovrebbe rappresentare almeno il 30% del punteggio complessivo. Nei contratti definiti ad alta intensità di lavoro, nei quali il costo del personale rappresenta almeno il 50% del valore del contratto, la quota minima salirebbe al 50%.

Per chi partecipa a una gara di progettazione il dato è rilevante.

Un peso maggiore della componente qualitativa può aumentare l’importanza di aspetti come metodologia di lavoro, organizzazione del gruppo di progettazione, caratteristiche tecniche della soluzione, gestione informativa, sostenibilità e prestazioni lungo il ciclo di vita dell’opera.

Non significa eliminare la componente economica.

Significa però ridurre lo spazio per procedure nelle quali un ribasso particolarmente aggressivo riesce, da solo, a compensare una proposta tecnica meno solida.

Procedure più flessibili e maggiore spazio al confronto tecnico

La proposta modifica anche l’architettura delle procedure.

Il sistema viene concentrato principalmente attorno a una procedura aperta e a una procedura dinamica, entrambe utilizzabili, a determinate condizioni, anche con momenti di negoziazione.

Alla struttura ordinaria si aggiunge la procedura per l’innovazione, pensata per i casi nei quali la stazione appaltante abbia un’esigenza che il mercato non è ancora in grado di soddisfare attraverso una soluzione già standardizzata.

Per opere e servizi tecnicamente complessi è interessante anche il ruolo attribuito alle consultazioni preliminari di mercato.

La Commissione ne incoraggia l’utilizzo prima dell’avvio della procedura, in modo da consentire alla stazione appaltante di comprendere quali soluzioni siano effettivamente disponibili, quale sia il livello di maturità tecnologica del mercato e quali requisiti possano essere richiesti senza restringere inutilmente la concorrenza.

Per il progettista cambia anche l’approccio.

In alcuni appalti la capacità di individuare il problema, definire requisiti prestazionali corretti e costruire una procedura coerente con ciò che il mercato può realmente offrire potrebbe diventare importante quanto la definizione della soluzione finale.

BIM sopra i 25 milioni, cosa prevede la proposta europea

Per architetti e ingegneri uno dei punti più interessanti si trova nell’articolo 65 della proposta.

Il testo stabilisce che, per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori con valore stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, la stazione appaltante debba richiedere l’utilizzo del Building Information Modelling.

Il BIM viene definito attraverso un’impostazione che va oltre la semplice modellazione tridimensionale: metodologie collaborative digitali, formati aperti e interoperabili e gestione strutturata delle informazioni lungo il ciclo di vita del contratto.

È probabilmente questo il passaggio più interessante dal punto di vista tecnico.

Il modello informativo non viene trattato come un elaborato aggiuntivo, ma come parte di un processo di gestione dei dati dell’opera.

La proposta prevede comunque alcune deroghe. La stazione appaltante potrà limitare l’applicazione del BIM a determinati operatori o lotti quando l’obbligo integrale comporti un onere sproporzionato. Sono previste eccezioni anche per esigenze di sicurezza.

BIM europeo e BIM italiano

La soglia dei 25 milioni di euro non deve però essere confusa con quella attualmente applicabile in Italia.

Il nostro ordinamento è già più avanzato sotto questo profilo.

L’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, nella formulazione vigente, stabilisce che dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di nuove opere e per gli interventi sulle costruzioni esistenti quando il costo presunto dei lavori è superiore a 2 milioni di euro, con una disciplina specifica per gli immobili sottoposti a tutela e alcune esclusioni per gli interventi manutentivi.

Anche il Codice italiano richiede l’utilizzo di piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari, proprio per evitare che la scelta tecnologica possa limitare la concorrenza tra operatori e progettisti.

Per il professionista italiano, quindi, la previsione europea dei 25 milioni non deve essere letta come una futura elevazione automatica della soglia nazionale.

Si tratta di due livelli normativi differenti che dovranno essere coordinati quando il regolamento europeo sarà definitivamente approvato.

È un punto da seguire con particolare attenzione durante l’iter legislativo.

Costruzioni e BIM al centro della strategia europea

L’attenzione della Commissione verso il BIM non è casuale.

Nel documento viene ricordato che le costruzioni rappresentano circa il 30% del valore dei contratti pubblici aggiudicati.

Secondo Bruxelles, l’utilizzo di tecnologie open BIM può contribuire a ridurre i rischi progettuali, rendere più efficiente la progettazione e la costruzione e migliorare il controllo delle prestazioni ambientali.

Per gli studi tecnici il tema non riguarda quindi soltanto la disponibilità di software.

Diventano centrali organizzazione dei flussi informativi, interoperabilità, strutturazione dei dati, ruoli BIM e capacità di gestire le informazioni durante tutte le fasi dell’opera.

È la stessa direzione che il mercato pubblico italiano sta già seguendo attraverso il Codice dei contratti e i nuovi CAM edilizia.

Requisiti di partecipazione

Altro capitolo importante è quello relativo ai requisiti degli operatori economici.

L’obiettivo dichiarato è ridurre gli ostacoli che oggi limitano l’accesso delle imprese di minori dimensioni e dei nuovi operatori.

I criteri di selezione dovranno essere necessari e proporzionati alla prestazione richiesta.

Un elemento particolarmente interessante riguarda l’esperienza.

Salvo che sia giustificato dalla complessità del contratto o dalla natura della prestazione, una stazione appaltante non dovrebbe richiedere una precedente esperienza specifica in contratti pubblici come condizione per partecipare alla procedura.

Anche il requisito economico viene ridimensionato.

Secondo la proposta, il fatturato minimo richiesto non dovrebbe superare il 50% del valore annuale stimato del contratto, salvo casi debitamente motivati.

Per studi di architettura, società di ingegneria e raggruppamenti professionali, soprattutto quelli di dimensioni più contenute, potrebbe essere uno dei passaggi con le conseguenze più concrete.

La capacità tecnica dovrebbe pesare maggiormente rispetto alla semplice dimensione economica dell’operatore.

Subappalto, non sarà possibile trasferire l’intero contratto

La Commissione mantiene il subappalto come strumento utile per organizzare le prestazioni e favorire la partecipazione delle PMI.

Introduce però un limite.

La proposta non consente di subappaltare l’intero contratto.

L’obiettivo è evitare che l’operatore che ha ottenuto l’affidamento perda qualsiasi ruolo effettivo nell’esecuzione e, nello stesso tempo, aumentare la trasparenza delle filiere.

Per gli affidamenti complessi diventerà ancora più importante identificare già in gara quali prestazioni saranno svolte direttamente, quali affidate a soggetti esterni e quale sarà il ruolo dei diversi componenti del gruppo.

Appalti verdi, sostenibilità e ciclo di vita acquistano peso

Il Public Procurement Act rafforza anche gli acquisti pubblici verdi.

La proposta fornisce una base più strutturata per introdurre requisiti ambientali nelle diverse fasi del contratto e richiama temi come economia circolare, utilizzo di materiali riciclati o ricondizionati, recupero dei rifiuti ed efficienza energetica.

Per il progettista il significato è operativo.

La sostenibilità tende sempre meno a coincidere con una dichiarazione generale inserita nella relazione tecnica e sempre più con requisiti misurabili, prestazioni verificabili e dati collegati alle scelte progettuali.

Materiali, durabilità, manutenzione, consumo di risorse e costi distribuiti lungo la vita utile dell’opera possono quindi assumere un peso crescente nella costruzione dell’offerta tecnica.

È una tendenza già evidente in Italia con i CAM edilizia 2026, dove BIM, LCA, documentazione ambientale e ciclo di vita sono sempre più integrati nel processo progettuale.

Arriva la preferenza europea negli appalti pubblici

Tra le parti più innovative — e probabilmente anche più discusse durante il negoziato — c’è il capitolo dedicato alla preferenza europea.

Il testo consente ai public buyer, in determinate condizioni, di limitare la partecipazione agli operatori dell’Unione o a quelli coperti dagli accordi internazionali sottoscritti dall’UE.

Non solo.

La documentazione di gara potrà prevedere requisiti relativi all’origine europea di beni, servizi o lavori e meccanismi premianti in fase di valutazione.

In alcuni casi sarà possibile respingere un’offerta quando la componente di beni, servizi o lavori di origine UE o coperta dagli accordi sia inferiore al 50% del valore stimato dell’offerta.

La misura non si applicherà automaticamente a qualsiasi procedura.

Il suo significato va però letto all’interno di un cambiamento più ampio della politica industriale europea: utilizzare anche la domanda pubblica per ridurre le dipendenze strategiche da Paesi terzi.

Cybersecurity e sicurezza entrano nella progettazione degli appalti

Il concetto di sicurezza viene inoltre esteso oltre gli appalti tradizionalmente considerati sensibili.

La Commissione richiama espressamente infrastrutture critiche, cybersecurity, informazioni sensibili, continuità delle forniture, dipendenze critiche e influenza di Paesi terzi.

È un tema che interessa sempre più anche l’edilizia e l’architettura.

Un edificio pubblico contemporaneo integra impianti, sistemi di controllo, sensoristica, reti, piattaforme BMS e dispositivi connessi. La sicurezza delle informazioni e la provenienza di alcune tecnologie possono quindi diventare elementi da considerare già durante la progettazione.

Negli interventi su infrastrutture strategiche o immobili pubblici sensibili, questo profilo potrebbe acquistare ulteriore rilevanza.

Cosa significa il principio once only

Una parte consistente della riforma riguarda la digitalizzazione delle procedure.

Uno dei principi più interessanti per gli operatori economici è il cosiddetto once only.

L’idea è semplice: un professionista o un’impresa non dovrebbe dover produrre nuovamente dati e documenti che sono già disponibili nelle banche dati pubbliche.

La Commissione propone un servizio elettronico europeo per la verifica dell’idoneità degli operatori, collegato a credenziali digitali aziendali, registri nazionali e banche dati interoperabili.

Il sistema dovrebbe consentire di controllare cause di esclusione, criteri di selezione e, quando necessario, informazioni sull’origine dell’operatore e delle forniture.

Per chi prepara regolarmente la documentazione amministrativa delle gare, la semplificazione potrebbe essere significativa.

Digitalizzazione degli appalti

Anche sotto questo profilo il confronto con il quadro italiano è utile.

Dal 1° gennaio 2024 il Codice dei contratti pubblici ha reso pienamente efficace la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti. Programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione devono essere gestiti attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

La proposta europea va però oltre la semplice digitalizzazione della singola procedura.

Il vero obiettivo è l’interoperabilità tra i diversi ecosistemi nazionali.

Per un operatore che lavora su gare internazionali questo potrebbe ridurre progressivamente le differenze tra piattaforme, sistemi di verifica e modalità di trasmissione dei dati.

Public Procurement Data Space

Ogni Stato membro dovrebbe istituire un National Public Procurement Data Space, collegato al futuro Public Procurement Data Space europeo.

Il sistema raccoglierà informazioni strutturate sulle procedure e sui contratti durante il loro ciclo di vita.

Questi dati non serviranno soltanto alla trasparenza.

Potranno essere utilizzati per analizzare concorrenza, accesso delle PMI, andamento dei grandi progetti, modifiche contrattuali, rischi di corruzione e criticità nelle catene di fornitura.

La proposta prevede inoltre che gli Stati svolgano periodicamente valutazioni sul funzionamento del proprio mercato degli appalti e rendano pubblici i risultati almeno una volta all’anno.

Anche gli appalti, quindi, diventano sempre più data driven.

Quanto dovrebbe far risparmiare il nuovo sistema

La trasformazione avrà naturalmente un costo.

L’impact assessment della Commissione stima per gli operatori economici circa 477 milioni di euro di nuovi costi ricorrenti.

A fronte di questa cifra, però, vengono calcolati circa un miliardo di euro di risparmi ricorrenti, soprattutto grazie al nuovo ecosistema digitale e alla riduzione degli adempimenti.

Per le stazioni appaltanti i nuovi costi ammonterebbero a circa 141 milioni di euro, mentre i risparmi raggiungerebbero i 220 milioni.

Per singola procedura, la riduzione media dei costi viene stimata nel 4,4% per le amministrazioni e nell’8,9% per gli operatori economici.

Sono stime e andranno verificate solo dopo l’eventuale implementazione del sistema.

La variabile decisiva sarà probabilmente proprio l’interoperabilità. Digitalizzare un adempimento senza eliminare duplicazioni e passaggi paralleli non produce automaticamente semplificazione.

Le soglie previste dal Public Procurement Act

La proposta individua anche le soglie economiche di applicazione.

Per lavori pubblici e concessioni viene indicato un valore di 5,404 milioni di euro.

Per forniture e servizi la soglia è pari a 140.000 euro per le amministrazioni centrali e 216.000 euro per quelle sub-centrali.

Si sale a 432.000 euro nei settori speciali e a 750.000 euro per i servizi sociali, sanitari ed educativi disciplinati dal regolamento.

Le soglie non saranno fisse.

La Commissione dovrebbe verificarle ogni due anni e modificarle quando necessario per mantenerle coerenti con gli impegni europei assunti nell’ambito del WTO Government Procurement Agreement.

Cosa può cambiare per architetti e studi tecnici

Per i professionisti della progettazione il Public Procurement Act va letto andando oltre la singola disposizione.

Il cambiamento più interessante è l’effetto combinato delle diverse norme.

Più qualità nella valutazione dell’offerta. Più gestione digitale. Maggiore attenzione al ciclo di vita. Requisiti di accesso più proporzionati. BIM e interoperabilità. Sostenibilità verificabile.

È un sistema nel quale la competitività dello studio tecnico tende progressivamente a dipendere meno dalla sola capacità di costruire un’offerta economica aggressiva.

Diventano più importanti la struttura organizzativa, le competenze digitali, la capacità di documentare le scelte progettuali e di dimostrare il valore tecnico della soluzione proposta.

C’è un’altra conseguenza.

Anche le stazioni appaltanti dovranno essere in grado di valutare offerte più complesse.

La proposta chiede infatti agli Stati membri di investire nella professionalizzazione dei public buyer e di individuare una autorità nazionale di coordinamento.

Per il settore della progettazione è un passaggio essenziale: aumentare il peso della qualità funziona soltanto se chi valuta possiede competenze adeguate per riconoscerla.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Non ci sarà un cambiamento immediato.

Il testo deve prima completare il percorso legislativo europeo.

Secondo la proposta attuale, il regolamento entrerebbe in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le disposizioni diventerebbero applicabili soltanto due anni dopo l’entrata in vigore.

Per architetti, ingegneri e società di progettazione c’è quindi il tempo per seguire l’evoluzione della riforma.

Ma alcuni segnali sono già sufficientemente chiari.

Il BIM viene inserito direttamente nella futura disciplina europea. La componente qualitativa dell’offerta acquista un peso minimo definito. Sostenibilità, ciclo di vita, sicurezza e interoperabilità entrano sempre più nella costruzione delle gare.

La direzione è quella di un mercato degli appalti nel quale progettare bene continuerà a essere fondamentale, ma non sarà più sufficiente.

Bisognerà anche essere capaci di misurare, strutturare e dimostrare la qualità del progetto.

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