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Attualità

Riforma del Terzo settore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 141 del 2016

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno scorso la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno scorso la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, in vigore dal prossimo 3 luglio, che si allega per opportuna informativa.

Il Governo sarà, pertanto, delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 3 luglio 2017, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del terzo settore, che dovranno provvedere in particolare:

  • alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

  • al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

  • alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

  • alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  • Nell’ambito della legge delega in esame è stato, in primo luogo, stabilito che per “Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

 

Non fanno parte, però, del terzo settore, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. L’esclusione delle Associazioni di categoria e, dunque, dell’Ance, non comporta però l’esclusione degli Enti Bilaterali dell’edilizia che, pertanto, rientrano nel campo di applicazione del provvedimento.

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