Tettoia fotovoltaica. Quando serve il permesso di costruire?
Quando serve il permesso di costruire per una tettoia fotovoltaica? La sentenza 7584/2026 del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'edilizia libera e i vincoli.

Una sentenza del Consiglio di Stato distingue l’installazione dei pannelli dalla costruzione di nuovi manufatti e chiarisce quando servono titoli edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche.
Quando serve il permesso di costruire per una tettoia fotovoltaica? La sentenza 7584/2026 del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’edilizia libera e i vincoli.
Installare pannelli fotovoltaici non significa necessariamente poter costruire liberamente anche la struttura destinata a sostenerli. Quando l’intervento comporta la realizzazione di un manufatto permanente, stabilmente ancorato al terreno, può configurarsi una nuova costruzione, soggetta al permesso di costruire e, nelle aree vincolate, all’autorizzazione paesaggistica.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 7584 del 16 ottobre 2026, respingendo il ricorso di un proprietario contro l’ordine di demolizione di una tettoia fotovoltaica.
La decisione affronta una questione di particolare interesse per architetti, ingegneri e geometri: il confine tra edilizia libera e interventi che, pur essendo finalizzati alla produzione di energia rinnovabile, determinano una trasformazione permanente del territorio.
Una tettoia fotovoltaica realizzata in area vincolata
La controversia nasce dalla realizzazione di una struttura destinata a sostenere un impianto fotovoltaico da 7,5 kW, a servizio di tre unità abitative.
Nel 2022 il proprietario aveva ottenuto un’autorizzazione paesaggistica per una tettoia permeabile in legno, di circa 30 metri quadrati, sostenuta da quattro pali. L’opera effettivamente realizzata presentava però caratteristiche differenti: dodici sostegni metallici, una platea in cemento armato spessa 25 centimetri e altezze inferiori rispetto al progetto approvato. Negli elaborati della successiva sanatoria, inoltre, la superficie risultava di circa 38 metri quadrati.
Il Comune, rilevate le difformità e il contrasto con le prescrizioni urbanistiche, disponeva la demolizione e respingeva la richiesta di sanatoria. Il proprietario contestava il provvedimento sostenendo che l’intervento dovesse beneficiare delle semplificazioni previste per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Toscana, la questione è arrivata al Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione.
Edilizia libera e fotovoltaico
Il punto centrale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 del Decreto-legge 17/2022, che ha modificato l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. 28/2011. La disposizione ha semplificato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici e su strutture fuori terra diverse dagli edifici, riconducendo determinati interventi alla manutenzione ordinaria. Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, questa disciplina riguarda la posa dei pannelli su manufatti già esistenti e legittimamente realizzati, non la costruzione di nuove strutture permanenti.
L’espressione normativa che consente l’installazione con differenti modalità tecniche non autorizza quindi automaticamente la realizzazione delle opere edilizie necessarie a sostenere l’impianto. La distinzione è determinante: collocare pannelli su una copertura esistente è diverso dal costruire una tettoia completa di sostegni e fondazioni.
Nuova costruzione anche senza aumento di volumetria
Un altro chiarimento riguarda la definizione di nuova costruzione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR 380/2001. Il proprietario sosteneva che la struttura non producesse nuova volumetria e dovesse pertanto essere considerata un intervento di manutenzione ordinaria. I giudici hanno respinto questa interpretazione.
L’assenza di nuovi volumi non esclude, da sola, la natura edilizia dell’intervento. Assumono invece rilievo la stabilità del manufatto, le dimensioni, le modalità di ancoraggio al terreno e la destinazione a soddisfare esigenze durevoli. Nel caso esaminato, la presenza di pali metallici collegati a una fondazione in cemento armato e la funzione continuativa di produzione energetica dimostrano il carattere permanente dell’opera.
Nemmeno l’eventuale interramento della platea o la presenza di pannelli distanziati sono elementi sufficienti a escludere la qualificazione come nuova costruzione.
Il progetto approvato deve essere rispettato
La sentenza dedica particolare attenzione alle difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica. Il proprietario riteneva che la riduzione dell’altezza comportasse un minore impatto visivo e consentisse di utilizzare il titolo ottenuto nel 2022. Il Consiglio di Stato ha chiarito, invece, che l’autorizzazione paesaggistica riguarda uno specifico progetto e non può essere estesa automaticamente a opere differenti.
La sostituzione del legno con il metallo, l’aumento del numero dei sostegni, la diversa configurazione delle fondazioni e le modifiche dimensionali incidono sulla valutazione complessiva dell’intervento. Non risultava applicabile neppure la tolleranza del 2% prevista dalla voce A.31 dell’Allegato A al DPR 31/2017, poiché le variazioni superavano ampiamente tale limite e interessavano elementi sostanziali del manufatto.
Sanatoria e demolizione
La controversia affronta anche la possibilità di regolarizzare l’impianto riducendone la potenza. Il proprietario aveva proposto di rimuovere alcuni pannelli, portando l’installazione da 7,5 a 2,5 kW. Per i giudici, però, questa modifica non avrebbe eliminato le irregolarità: sarebbero rimaste la struttura portante, la fondazione e le difformità rispetto al progetto autorizzato.
La sentenza precisa inoltre che il limite di 5 kW, previsto dalla specifica disciplina urbanistica comunale, riguardava l’impianto nel suo complesso e non le singole unità immobiliari servite. Non si tratta di una soglia nazionale generalizzata.
Cosa cambia per progettisti e professionisti dell’edilizia
La decisione offre indicazioni rilevanti anche alla luce del D.Lgs. 190/2024, che ha riorganizzato i regimi amministrativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pur non essendo applicabile alla controversia, relativa a fatti del 2023, il decreto conferma l’importanza della compatibilità degli interventi in attività libera con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi.
Prima di progettare una tettoia fotovoltaica, occorre quindi verificare la natura delle opere strutturali, la destinazione urbanistica dell’area, l’eventuale presenza di vincoli e il regime amministrativo applicabile. Il principio espresso dal Consiglio di Stato è chiaro: favorire la produzione di energia rinnovabile non significa autorizzare automaticamente nuove costruzioni. Le semplificazioni previste per il fotovoltaico devono essere coordinate con la disciplina edilizia e con le esigenze di tutela del paesaggio.
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