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Catasto

Variazione catastale: cosa è e come si fa.

Guida completa agli atti di variazione catastale. Come aggiornare i dati catastali utilizzando il software DOCFA.

Variazione catastale: cosa è e come si fa.
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Saper eseguire una procedura di variazione catastale, o comunque un aggiornamento dati catastali, è un’attività fondamentale quando, ad esempio, si stipula un negozio di compravendita immobiliare. In questi casi, infatti, sarà necessario verificare l’esatta e reale corrispondenza tra planimetria catastale ed effettività del bene immobiliare oggetto di compravendita.

In questo articolo.

  1. Chi può presentare una variazione catastale con il software DOCFA?
  2. Quali documenti possono essere oggetto di variazione?
  3. Come effettuare, correttamente, una variazione catastale?
  4. Obbligo variazione catastale: quando farla?
  5. Lavori oggetto di Variazione.
  6. Quando non fare variazione catastale?
  7. Sei un architetto e vuoi acquisire maggiore confidenza e velocità nell’uso del software ministeriale DOCFA?

Guida completa agli atti di variazione catastale. Come aggiornare i dati catastali utilizzando il software DOCFA.

Una variazione è un atto, una comunicazione, con la quale il proprietario di un immobile segnala agli uffici competenti del catasto le eventuali variazioni succedutesi su un bene immobile. Gli atti di variazione, e di aggiornamento, possono essere redatti utilizzando il software specifico, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, DOCFA.

Chi può presentare una variazione catastale con il software DOCFA?

Le variazioni catastali possono essere presentate sia da tecnici abilitati con software DOCFA sia direttamente dai cittadini/ proprietari presentando domanda agli uffici competenti del catasto o utilizzando le strade online messe a disposizione dalle Entrate.

Quali documenti possono essere oggetto di variazione?

L’aggiornamento dei dati catastali può riguardare, essenzialmente, due importanti documenti:

  • la Visura catastale, che rappresenta la descrizione completa dell’immobile oggetto della variazione e dove sono contenuti e riportati dati e informazioni come indirizzo dell’immobile, particella, foglio, intestatari, rendita catastale, consistenza e destinazione d’uso dell’immobile;
  • la Planimetria catastale, che a differenza della visura rappresenta esattamente il disegno tecnico fondamentale di un’unita immobiliare, cosi come è stata registrata al Catasto. La planimetria catastale viene consultata per ottenere importanti informazioni riguardanti la destinazione degli spazi, i dati metrici e i confini.

Come effettuare, correttamente, una variazione catastale?

Una variazione di dati catastali può essere fatta, entro un mese dal termine dei lavori, sia con l’intermediazione di un professionista abilitato (questa è la procedura consigliata ndr) sia direttamente dal proprietario dell’immobile. La richiesta va presentata o di persona, rivolgendosi agli uffici del Catasto presso il comune oppure online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Obbligo variazione catastale: quando farla?

Aggiornare le informazioni catastali è un obbligo in tutti i casi in cui sull’immobile oggetto della variazione sia state fatte modifiche o aggiornamenti e che questi siano stati causa di modifiche sulla rendita catastale e sul calcolo delle tasse.

Lavori oggetto di Variazione.

É obbligatorio presentare la variazione in caso di modifica della distribuzione degli spazi; in occasione di frazionamenti e fusioni di unità immobiliari; quando si richiede il cambio di destinazione d’uso o si ampliano i volumi di un appartamento. La variazione catastale è obbligatoria in oltre per creare nuove superfici come soppalchi o terrazzi praticabili, quando si vuole installare una veranda; quando si cambiano i dati dell’immobile (nome e cognome del proprietario o dati presenti nella visura catastale).

Quando non fare variazione catastale?

Oltre che sapere quando presentare richiesta di variazione è importante sapere quando non farla.

La variazione catastale, nel dettaglio, non mai presentata per manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; per lavori su Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; per lavori su Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni e su Manufatti isolati privi di copertura.

Non è obbligatorio presentare variazione, inoltre, per tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; fabbricati in corso di costruzione-definizione; fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti); beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

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