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Gare pubbliche, il ribasso al 100% può costare caro agli architetti: il TAR frena le offerte “a costo zero”

Gare di progettazione, ribasso al 100% e rischio esclusione. Il TAR Campania richiama gli studi tecnici alla sostenibilità dell’offerta

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Nelle gare pubbliche per servizi di architettura e ingegneria, il ribasso economico non può essere trattato come una semplice leva competitiva. Quando la riduzione arriva fino al 100% della quota ribassabile, lo studio tecnico deve essere in grado di dimostrare, con numeri, documenti e una struttura dei costi coerente, che l’offerta resta realmente sostenibile. In caso contrario, il rischio è l’esclusione dalla procedura.

  1. Il nodo dell’equo compenso nei servizi di architettura e ingegneria
  2. Ribasso al 100%?
  3. Offerte a costo zero
  4. La verifica di anomalia non può essere considerata una formalità
  5. Perché l’esclusione è stata confermata?
  6. Equo compenso e Codice appalti
  7. Il principio operativo per architetti e progettisti
  8. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Gare di progettazione, ribasso al 100% e rischio esclusione. Il TAR Campania richiama gli studi tecnici alla sostenibilità dell’offerta

È quanto emerge dalla sentenza n. 3911/2026 del TAR Campania, chiamato a pronunciarsi su una gara indetta dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di miglioramento sismico, adeguamento sismico ed efficientamento energetico sugli immobili interessati dalle ordinanze del Commissario straordinario per l’area dei Campi Flegrei.

La procedura riguardava attività tecniche articolate: rilievi, indagini strutturali e geognostiche, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre alle figure operative connesse alla gestione del cantiere. Un appalto, quindi, non meramente amministrativo, ma fortemente legato alla qualità della prestazione professionale e alla capacità organizzativa del gruppo di progettazione.

Il caso nasce dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti che, per il lotto 2, del valore complessivo di 12,9 milioni di euro, aveva offerto un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del corrispettivo. La stazione appaltante ha ritenuto l’offerta non sostenibile, perché i costi delle indagini propedeutiche sarebbero stati di fatto assorbiti dalla quota non ribassabile destinata ai servizi di architettura e ingegneria.

Il nodo dell’equo compenso nei servizi di architettura e ingegneria

Il nodo giuridico ruota attorno all’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dal correttivo al Codice dei contratti pubblici. La norma prevede che, per i servizi di ingegneria e architettura, il corrispettivo determinato secondo l’Allegato I.13 sia suddiviso in due componenti: una quota del 65%, che assume la forma di prezzo fisso e non può essere ribassata, e una quota del 35%, sulla quale è invece possibile applicare il ribasso.

Per gli architetti e gli studi professionali, questo passaggio è centrale. La quota fissa non rappresenta un margine commerciale liberamente comprimibile, ma una componente collegata alla tutela dell’equo compenso professionale. È la parte che dovrebbe garantire la proporzione tra il lavoro tecnico richiesto, la complessità della prestazione, le responsabilità assunte e il valore economico riconosciuto al professionista.

Ribasso al 100%?

Il TAR Campania chiarisce che il problema non è il ribasso in sé. La quota del 35% può essere oggetto di competizione economica. Tuttavia, quando il ribasso azzera completamente quella componente, il concorrente deve spiegare con particolare rigore come verranno coperti i costi effettivi delle attività collegate. Non basta affermare di disporre di personale interno, attrezzature già ammortizzate, convenzioni o economie di scala.

Nel caso esaminato, il raggruppamento aveva sostenuto di poter eseguire le indagini strutturali e geognostiche senza ulteriori oneri economici grazie alla propria organizzazione. Aveva richiamato la disponibilità di strumentazioni, laboratori, tecnici qualificati, accordi con partner e radicamento territoriale. Secondo i giudici, però, queste giustificazioni non sono risultate sufficientemente persuasive.

Offerte a costo zero

Per un’offerta a costo zero, soprattutto in un settore tecnico dove le prestazioni comportano fisiologicamente costi di personale, prove, mezzi, sopralluoghi, trasferte, elaborazioni e responsabilità professionali, serve una dimostrazione analitica. La stazione appaltante deve poter verificare che quei costi non vengano semplicemente spostati sulla quota del 65% non ribassabile.

Ed è proprio questo il punto più rilevante per gli studi di architettura: il ribasso sulla parte variabile non può diventare un modo indiretto per intaccare l’equo compenso. Se le attività ribassate hanno comunque un costo e quel costo non è coperto autonomamente, l’offerta rischia di alterare l’equilibrio economico previsto dal Codice dei contratti pubblici.

La verifica di anomalia non può essere considerata una formalità

La sentenza assume quindi un valore pratico molto concreto. Nelle gare per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, il professionista non deve limitarsi a costruire un’offerta formalmente competitiva. Deve predisporre una struttura economica leggibile, verificabile e coerente con l’organizzazione dello studio.

In presenza di ribassi elevati, le giustificazioni dovrebbero indicare con precisione quali attività vengono svolte internamente, quali costi sono già ammortizzati, quali risorse sono disponibili, quali prestazioni sono coperte da accordi esterni, quali oneri restano effettivamente a carico del concorrente e come viene preservato il margine economico dell’intervento. Una relazione generica rischia di non superare la verifica di anomalia.

Perché l’esclusione è stata confermata?

Il TAR Campania respinge anche l’idea che l’Agenzia del Demanio abbia applicato una presunzione automatica. La stazione appaltante, infatti, non ha escluso direttamente il concorrente per il solo fatto di aver presentato un ribasso integrale. Ha prima attivato il contraddittorio, chiedendo le giustificazioni. Solo dopo averle esaminate ha ritenuto l’offerta non congrua.

Per gli architetti che partecipano a procedure pubbliche, la decisione rappresenta un avvertimento chiaro: la competitività economica deve restare compatibile con la qualità della prestazione professionale. Soprattutto negli incarichi complessi, il ribasso non può comprimere fino all’invisibilità le attività tecniche preliminari, perché quelle attività incidono direttamente sulla sicurezza, sulla progettazione e sulla corretta esecuzione dell’opera.

Equo compenso e Codice appalti

La pronuncia si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’equo compenso nei contratti pubblici. Dopo la legge 49/2023 e il correttivo al D.Lgs. 36/2023, il tema non riguarda più soltanto il rapporto tra professionista e committente privato, ma investe anche la costruzione delle offerte nelle gare pubbliche. Il compenso tecnico deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro richiesto.

Il messaggio per gli studi professionali è netto: un’offerta economicamente aggressiva può essere ammissibile solo se sostenuta da un impianto giustificativo robusto. In caso contrario, il ribasso estremo può trasformarsi in un indice di anomalia e condurre all’esclusione.

Il principio operativo per architetti e progettisti

La sentenza non vieta agli operatori di valorizzare economie organizzative, strumenti interni o procedure già ottimizzate. Chiede però che queste condizioni siano dimostrate in modo credibile. Perché nella progettazione pubblica, soprattutto quando sono in gioco sicurezza sismica, efficientamento energetico e responsabilità professionali, il prezzo non può essere separato dalla qualità tecnica dell’incarico.

Per gli studi di architettura, il punto operativo è chiaro: prima di proporre un ribasso molto spinto, occorre costruire una relazione economica solida, capace di spiegare come l’offerta resti sostenibile senza comprimere la quota non ribassabile. In caso contrario, il ribasso può diventare un boomerang e trasformarsi nella causa principale dell’esclusione dalla gara.

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