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Professionisti in regime forfettario: dal 1 gennaio 2024 niente più certificazione unica

Dal primo gennaio niente più certificazione unica per contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

Professionisti in regime forfettario: dal 1 gennaio 2024 niente più certificazione unica
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Dal 1 gennaio 2024 niente più certificazione unica. In un contesto di razionalizzazione degli adempimenti fiscali, il Governo italiano ha compiuto un passo significativo con la pubblicazione del decreto legislativo n. 1 del 2024, articolo 3, nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024. Questo atto normativo segna un cambiamento rilevante per tutti i soggetti che operano sotto il regime forfettario o di vantaggio.

  1. Modifiche al DPR 322/1998.
  2. Niente certificazione unica per i compensi del 2024
  3. Compensi 2023. Come comportarsi?
  4. Perché niente più certificazione unica
  5. Quali soggetti sono destinatari delle semplificazioni?
  6. Quadro dei regimi agevolati.
  7. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Dal primo gennaio niente più certificazione unica per contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

La novità principale introdotta dal decreto è la revoca dell’obbligo di emissione della Certificazione Unica per coloro che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio. Questa semplificazione, che entra in vigore a partire dall’anno fiscale 2024, rappresenta una riduzione significativa degli oneri burocratici per un’ampia gamma di attori economici.

Modifiche al DPR 322/1998.

Questo aggiornamento legislativo modifica il DPR 322/1998, alleggerendo in particolare i sostituti d’imposta dall’incarico di inviare la Certificazione Unica ai contribuenti che rientrano nei regimi minimi o forfettari. In sintesi, il decreto legislativo n. 1 del 2024 si pone come un importante strumento di semplificazione, facilitando le procedure e riducendo i carichi amministrativi per imprese e professionisti, in linea con la tendenza alla digitalizzazione e all’efficienza dei processi fiscali.

Niente certificazione unica per i compensi del 2024

In seguito all’introduzione del decreto legislativo n. 1 del 2024, si registra una svolta decisiva per i contribuenti aderenti ai regimi forfettario e di vantaggio in Italia. Con effetto dall’anno fiscale 2024, viene revocato l’obbligo di emissione e invio della Certificazione Unica per le somme corrisposte a questi soggetti.

Compensi 2023. Come comportarsi?

In pratica, questo significa che, sebbene la Certificazione Unica sia ancora richiesta per i compensi del 2023 (da inviarsi entro il 16 marzo 2024), non ci sarà più questo requisito per i compensi erogati nel 2024. La certificazione per le somme pagate nel 2024, che sarebbe dovuta scadere il 16 marzo 2025, non sarà più necessaria.

Perché niente più certificazione unica

Questa semplificazione amministrativa deriva dall’automatizzazione della trasmissione dei dati relativi ai compensi dei contribuenti forfettari e minimi. Grazie all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio, tutti i documenti fiscali di questi soggetti transitano ora attraverso il Sistema di Interscambio. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate avrà accesso diretto e automatico a queste informazioni, eliminando la necessità di una certificazione separata.

Quali soggetti sono destinatari delle semplificazioni?

La recente semplificazione introdotta dal decreto legislativo n. 1 del 2024, che elimina l’obbligo della Certificazione Unica per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, si rivela vantaggiosa per un vasto numero di sostituti d’imposta. Secondo le analisi riportate nella relazione tecnica del Governo, si stima che circa 1,8 milioni di soggetti, operanti all’interno di questi regimi fiscali agevolati, trarranno beneficio da questa misura.

Questa cifra notevole sottolinea l’ampiezza dell’impatto di tale semplificazione sul tessuto economico italiano. La riduzione degli obblighi burocratici, in questo caso, non solo alleggerisce il carico amministrativo per i sostituti d’imposta, ma rafforza anche l’efficienza del sistema fiscale, facilitando la gestione fiscale e riducendo la complessità per un numero significativo di contribuenti. In un contesto di crescente digitalizzazione e di spinta verso la semplificazione burocratica, tali modifiche rappresentano un passo importante verso un sistema fiscale più agile e accessibile.

Quadro dei regimi agevolati.

È fondamentale evidenziare le peculiarità dei regimi fiscali agevolati in Italia, in particolare il regime forfettario e il regime di vantaggio, che hanno subito importanti evoluzioni nel tempo.

Il regime forfettario, introdotto per semplificare il carico fiscale dei piccoli contribuenti, prevede un’imposta unica del 15% che si sostituisce alle tradizionali imposte sui redditi, alle addizionali regionali e comunali, e all’IRAP. Questo regime calcola il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività, che per i professionisti è fissato al 78% dei compensi percepiti. Un elemento di particolare interesse è l’imposta ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda il regime di vantaggio, precedentemente rivolto a giovani imprenditori, disoccupati e lavoratori in mobilità che avviavano una nuova attività, si applicava un’aliquota sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali fissata al 5%. Dal 1° gennaio 2016, l’accesso a questo regime è stato interrotto, con la sua sostituzione con il regime forfettario. Tuttavia, coloro che erano già iscritti al regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2015 hanno la possibilità di rimanervi fino al completamento del quinquennio o fino al raggiungimento dei 35 anni di età.

Questi dettagli illustrano non solo la flessibilità del sistema fiscale italiano nel supportare diverse categorie di contribuenti, ma anche la sua capacità di adattarsi e rinnovarsi in risposta alle esigenze emergenti dell’economia e della società.

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